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RENTRI

Il nuovo sistema informativo di tracciabilità dei rifiuti

che cosa è il rentri?

Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti

ll RENTRI è il nuovo sistema informativo di tracciabilità dei rifiuti, previsto dall’art. 188-bis del Decreto Legislativo 152 del 2006 gestito direttamente dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica con il supporto tecnico operativo dall’Albo Nazionale Gestori Ambientali.

Il sistema prevede l’informatizzazione della tracciabilità dei rifiuti con la pubblicazione di modelli completamente nuovi di registri e formulari digitali ed una struttura suddivisa in due sezioni:

  • una sezione Anagrafica, comprensiva dei dati dei soggetti e delle informazioni relative alle autorizzazioni in loro possesso;
  • una sezione Tracciabilità, relativa appunto alle movimentazioni.

 

Tabella dei Contenuti

In conformità all’articolo 188-bis, il D.M. 4 aprile 2023, n. 59, entrato in vigore il 15 giugno 2023, regola l’organizzazione e il funzionamento del nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti. Il decreto stabilisce i modelli e i format del registro cronologico di carico e scarico e del Formulario di Identificazione Rifiuti (FIR), specificandone le modalità di compilazione, vidimazione e gestione.

Per maggiori dettagli sull’avvio del RENTRI, è possibile consultare il sito ufficiale: www.rentri.gov.it.

Chi deve iscriversi e quando: calendario

Dal 15 dicembre 2024 sono attivi i servizi per l’iscrizione al RENTRI.

Entro il 13 febbraio 2025, prima scadenza prevista dal D.M. 59/2023 per l’iscrizione, dovranno iscriversi circa 70 mila operatori, rientranti in queste categorie:

  • impianti di recupero e smaltimento di rifiuti,
  • trasportatori e intermediari di rifiuti,
  • imprese con più di 50 dipendenti che producono rifiuti pericolosi oppure rifiuti non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali, artigianali e dal trattamento di rifiuti, acque e fumi.

Dal 13 febbraio 2025 questi soggetti dovranno tenere i registri di carico e scarico, con i nuovi modelli ed in formato digitale, utilizzando i propri sistemi gestionali o i servizi di supporto messi a disposizione dal RENTRI.

Dalla stessa data tutti gli operatori, anche i non iscritti, dovranno utilizzare i nuovi modelli cartacei dei Formulari di identificazione dei rifiuti che dovranno essere vidimati digitalmente e compilati o con i sistemi gestionali degli utenti o con i servizi di supporto messi a diposizione dal RENTRI.

Per maggiori informazioni potete consultare i tutorial e le presentazioni messe a disposizione dal RENTRI ed in particolare:

Iscrizione al RENTRI

Le nuove regole per la gestione dei FIR

Le nuove regole per la gestione dei registri di carico e scarico

Tempistiche di iscrizione ed adempimenti

Quando bisogna effettuare l’iscrizione al RENTRI: categorie

Dal 15.12.2024 ed entro il 13.02.2025

  • Impianti di trattamento rifiuti
  • Trasportatori di rifiuti
  • Commercianti/Intermediari di rifiuti
  • Imprese/enti produttori di rifiuti pericolosi (più di 50 dipendenti)
  • Imprese/enti produttori di rifiuti non pericolosi da attività industriali e artigianali (più di 50 dipendenti)
  • Delegati

Dal 15.06.2025 ed entro il 14.08.2025

  • Imprese/enti produttori di rifiuti pericolosi (tra 11 e 50 dipendenti)
  • Imprese/enti produttori di rifiuti non pericolosi da attività industriali e artigianali (tra 11 e 50 dipendenti)
  •  

Dal 15.12.2025 ed entro il 13.02.2026

  • Imprese/enti e produttori di pericolosi (fino a 10 dipendenti)
  • Produttori di pericolosi diversi da imprese o enti
  •  
LE NOVITÀ

COSA CAMBIA

A partire dal 13 febbraio 2025, cambieranno i modelli di Formulario di Identificazione Rifiuti (FIR) e di registro cronologico di carico e scarico, rendendo quelli attuali non più utilizzabili. 

Per i soggetti iscritti al RENTRI, sarà obbligatoria la gestione digitale di questi documenti con le seguenti tempistiche:

  • Dal 13 febbraio 2025: registri di carico e scarico in formato digitale.
  • Dal 13 febbraio 2026: FIR in formato digitale.
 
nuovi modelli di FIR e registro di carico e scarico saranno applicabili dal 13 febbraio 2025, anche per chi non è obbligato a iscriversi al RENTRI.

L’obbligo di iscrizione al RENTRI e l’adozione dei nuovi modelli seguiranno questa suddivisione:

Categoria Iscrizione al RENTRI Registri digitali FIR digitale
Produttori iniziali di rifiuti pericolosi e non pericolosi (>50 dipendenti) e altri soggetti obbligati
15/12/2024 – 13/02/2025
13/02/2025
13/02/2026
Produttori iniziali di rifiuti pericolosi e non pericolosi (>10 dipendenti)
15/06/2025 – 14/08/2025
Dalla data di iscrizione
13/02/2026
Produttori iniziali di rifiuti pericolosi (≤10 dipendenti)
15/12/2025 – 13/02/2026
Dalla data di iscrizione
13/02/2026

TEMPISTICHE DI ISCRIZIONE E ADEMPIMENTI

le novità

LE NUOVE REGOLE PER LA GESTIONE DEI REGISTRI DI CARICO E SCARICO

I soggetti che devono tenere il registro di carico e scarico sono quelli previsti dall’articolo 190 del decreto legislativo 152/2006. I suddetti sono tenuti all’obbligo di iscrizione al RENTRI.

COSA CAMBIA

Il decreto 4 aprile 2023, n. 59 stabilisce:

  • i nuovi modelli (da compilarsi secondo le istruzioni contenute nel Decreto Direttoriale n. 251/2023);
  • l’obbligo di vidimazione e tenuta digitale dei registri di carico e scarico a partire dall’iscrizione;
  • l’obbligo di trasmissione al RENTRI dei dati annotati sul registro di carico e scarico tenuto in forma digitale.

OBBLIGO DI REGISTRO DIGITALE: VIDIMAZIONE

Il registro dell’unità locale va tenuto e vidimato in formato digitale: 

  • a decorrere dal 13 febbraio 2025 per i soggetti tenuti ad iscriversi al RENTRI dal 15 dicembre 2024 ed entro il 13 febbraio 2025;
  • a decorrere dalla data di iscrizione per i soggetti tenuti ad iscriversi al RENTRI dal 15 giugno 2025 ed entro il 14 agosto 2025;
  • a decorrere dalla data di iscrizione per i soggetti tenuti ad iscriversi al RENTRI dal 15 dicembre 2025 ed entro il 13 febbraio 2026.
 
Per i soggetti obbligati all’iscrizione al RENTRI, le vidimazioni in formato digitale avranno inizio il 23 gennaio 2025. Il registro sarà gestito in formato digitale e identificato tramite un Codice Univoco assegnato dalle Camere di Commercio.

REGISTRO CARTACEO: DISCIPLINA TRANSITORIA

Dal 4 novembre 2024 gli operatori possono stampare, dall’area pubblica del sito RENTRI, il format del registro di carico e scarico cartaceo da portare alla Camera di commercio per la vidimazione, così come previsto dall’art. 4 del Decreto Ministeriale 4 aprile 2023 n.59.

I nuovi modelli possono essere vidimati a partire dalla stessa data ma potranno essere utilizzati solo a partire dal 13 febbraio 2025.

Questa funzione interessa quegli operatori che, dal 13 febbraio 2025 sino all’iscrizione, dovranno tenere il registro di carico e scarico con i nuovi modelli in formato cartaceo. Non è invece di interesse per gli operatori tenuti ad iscriversi entro il 13 febbraio 2025 (ovvero impianti di trattamento, trasportatori ed intermediari di rifiuti nonché produttori di rifiuti pericolosi e non pericolosi con più di 50 dipendenti) che terranno da subito il registro in modalità digitale.

I fogli da vidimare, in formato A4, devono essere accompagnati da un frontespizio che può essere precompilato attraverso il servizio messo a disposizione dal RENTRI. Gli operatori possono stampare e portare a vidimare anche solo pagine bianche, senza filigrana del modello.

Ricordiamo che dal 13 febbraio 2025 non sarà più possibile utilizzare i modelli di cui al Decreto Ministeriale 1° aprile 1998, n. 148, anche se già vidimati.

le novità

IL FORMULARIO DI IDENTIFICAZIONE DEL RIFIUTO

Il formulario di identificazione del rifiuto (FIR) che accompagna il trasporto dei rifiuti è emesso dal produttore o dal detentore dei rifiuti ed è integrato e sottoscritto, per la parte di propria competenza, dagli operatori coinvolti nelle diverse fasi del trasporto.

COSA CAMBIA

Il Decreto 4 aprile 2023 n. 59:

  • definisce il nuovo modello di FIR che entra in vigore il 13 febbraio 2025 per tutti gli operatori;
  • Prevede, dalla stessa data, l’obbligo di vidimazione digitale (sia per i FIR cartacei che digitali);
  • fissa al 13 febbraio 2026 la scadenza a partire dalla quale gli iscritti al RENTRI gestiscono il FIR in formato digitale;
  • stabilisce, dalla stessa data, l’obbligo di trasmissione al RENTRI dei dati dei FIR per i rifiuti pericolosi;
  • mette in capo al destinatario, nel caso di FIR digitale, l’obbligo di trasmettere il formulario controfirmato e datato a tutti i soggetti intervenuti nella movimentazione.
 

FIR CARTACEO DAL 13 FEBBRAIO 2025: nuovo modello e gestione

Tutti i produttori emettono il FIR con i nuovi modelli cartacei. L’utilizzo dei nuovi modelli è obbligatorio anche per i soggetti non iscritti, che dovranno registrarsi, prima di emettere il primo FIR, sul portale RENTRI nell’area riservata “Produttori di rifiuti non iscritti”. La vidimazione avviene esclusivamente tramite il RENTRI.

Gestione del nuovo FIR cartaceo: il produttore emette il FIR cartaceo in due copie e trattiene la prima. Il trasportatore e il destinatario aggiungono le informazioni di competenza e sottoscrivono il FIR cartaceo. Il trasportatore trasmette al produttore o al detentore e agli operatori coinvolti nelle diverse fasi del trasporto, la riproduzione della copia del formulario sottoscritto dal destinatario. 

FIR DIGITALE dal 13 febbraio 2026: il FIR è emesso in formato digitale dai produttori iscritti al RENTRI. La vidimazione avviene sempre tramite il RENTRI.

Hai bisogno di supporto? Contattaci

Per maggiori dettagli, normative e istruzioni operative vi invitiamo a visitare le risorse ufficiali messe a disposizione dal ministero a questo link https://www.rentri.gov.it/it. Noi di Daiki Group inoltre, mettiamo a vostra disposizione il form dedicato qui sotto, attraverso il quale possiamo offrire assistenza ai nostri clienti. Il nostro team è disponibile per aiutarvi con qualsiasi dubbio riguardante il RENTRI e l’adozione del nuovo sistema digitale. Siamo qui per guidarvi nel processo e assicurarci che possiate adempiere correttamente agli obblighi previsti dalla normativa.